DIRITTO CONDOMINIALE

Lo Studio si occupa di consulenza e assistenza ad Amministratori di Condominio e ai singoli Condomini in ogni aspetto attinente il vasto mondo del Condominio trattando le più diverse questioni condominiali.

In particolare si occupa di:

  • supporto ad Amministratori condominiali;
  • diffide di pagamento ed azioni giudiziarie per il recupero di rate condominiali non pagate (morosità dei condomini)
  • tutela del Condominio e dei singoli condomini per responsabilità contrattuale delle imprese n caso di cattiva esecuzione di lavori; accertamenti Tecnici Preventivi e ricorsi in via cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c.;
  • interpretazione del Regolamento Condominiale
  • impugnazione di delibere assembleari
  • valutazione dell’operato di amministratori sulla gestione del condominio ed eventuali azioni di responsabilità nei confronti di ex amministratori per “mala gestione”;
  • revoca giudiziale dell’amministratore.

OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE IN CASO DI MOROSITA’ DEI CONDOMINI

La nuova formulazione dell’articolo 1129 comma 9 del Codice Civile, impone all’amministratore di condominio, in caso di morosità del condomino nel versamento delle quote condominiali, ad agire entro 6 mesi per la riscossione. Infatti prevede: ”Salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizione per l’attuazione del presente codice”. Inoltre l’art. 63 delle Disposizione di attuazione al Codice Civile ammette che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”.

Tale normativa impone quindi agli Amministratori di Condominio maggior attenzione e speditezza nella gestione della morosità. Peraltro il n.6 del comma 12 dell’art. 1130 del Codice Civile prevede che “Qualora sia stata promossa azione giudiziale per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente azione coattiva” costituisce grave irregolarità che permette la revoca giudiziale anche da parte di un solo condomino.