RECUPERO CREDITI

Lo Studio da molti anni si occupa di recupero crediti, sia nella fase stragiudiziale che nella fase giudiziale, ai fini di recuperare forzosamente il credito.
Direttamente procediamo alla verifica del patrimonio immobiliare ed alla ricerca di beni mobili registrati (ad esempio automezzi e natanti). Anche tramite indagini investigative, assumiamo ulteriori informazioni sulla solvibilità del debitore.

Solitamente si inizia con una fase stragiudiziale, tramite DIFFIDA inviata per iscritto sia a mezzo e mail sia a mezzo pec o tramite raccomandata al debitore affinché provveda entro otto giorni al pagamento. Contestualmente viene dato corso alle indagini sul patrimonio del debitore. La verifica della situazione finanziaria del debitore è infatti fondamentale per valutare la fattibilità di una azione giudiziale e, se necessario, di un’azione esecutiva sui beni dell’insolvente.

Se a seguito della diffida il debitore non provvede al pagamento si procede con la fase giudiziale. La fase giudiziale è diversa a seconda della tipologia di credito vantato. Se vi sono i presupposti si richiede all’autorità giudiziaria l’emissione di un decreto ingiuntivo. Ora quasi tutti i Tribunali emettono decreti ingiuntivi telematici. Il Tribunale di Brescia e quello di Milano sono stati fra i primi in Italia ad applicare il procedimento telematico che permette una procedura molto più agevole e veloce rispetto al passato.
Qualora non vi siano i presupposti per ricorrere al decreto ingiuntivo si procede con una causa ordinaria eventualmente preceduta da un tentativo di mediazione presso un Organismo di Mediazione.

Il decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo si ottiene tramite il procedimento di ingiunzione (art. 633 c.p.c.) che, a seconda della somma dovuta, deve essere richiesto al Giudice di Pace o al Tribunale. Il decreto emesso ordina il pagamento di una somma di denaro nei confronti del debitore.
L’emissione del decreto ingiuntivo di norma ha tempi veramente brevi, attualmente il Tribunale di Brescia emette un decreto ingiuntivo anche in 2/3 giorni dalla data del deposito che viene effettuato telematicamente.
Il decreto ingiuntivo si ottiene, ad esempio, per insoluti di pagamento come fatture non pagate, canoni di locazione scaduti, spese condominiali o escussione di fideiussioni.
Con il decreto ingiuntivo il Giudice, senza che vi sia contraddittorio con il debitore e quindi senza fissare alcuna udienza, impone di pagare la somma entro quaranta giorni con l’avvertimento che nello stesso termine può essere proposta opposizione.
In mancanza di opposizione nel termine anzidetto, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non più impugnabile ed il credito potrà essere riscosso, dopo la notifica dell’atto di precetto, mediante pignoramento mobiliare, pignoramento immobiliare o pignoramento presso terzi (conto corrente bancario/postale, pignoramento di somme dovute da terzi al debitore, pignoramento dello stipendio, del TFR o della pensione.).
Molto spesso è possibile ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.) ed in questo caso al debitore è imposto di pagare immediatamente. Presupposti per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sono: la prova scritta del credito (per esempio una e mail in cui il debitore chiede una dilazione di pagamento ammettendo che l’importo è dovuto), credito fondato su assegno bancario o circolare, cambiale oppure atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale. Anche in caso di grave pregiudizio nel ritardo il decreto può essere emesso provvisoriamente esecutivo.
In alcuni casi non è neppure necessario ottenere un decreto ingiuntivo per procedere con l’esecuzione forzata. Infatti un assegno bancario insoluto o una cambiale sono titoli che consentono direttamente la notifica dell’atto di precetto.
Talvolta però è più conveniente per il creditore agire con il decreto ingiuntivo anche in presenza di assegno bancario perché con il decreto ingiuntivo è possibile altresì iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili o mobili registrati del debitore, a garanzia dell’ammontare del credito stesso e delle spese legali sostenute.